Art. 2.
(Relazione annuale sullo stato dei trattati).

      1. Al fine di consentire l'esame complessivo degli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e il controllo delle procedure volte alla formazione di tali obblighi da parte del Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione contenente, con riferimento all'anno precedente:

          a) l'elenco dei trattati sottoscritti e per i quali le Camere non abbiano ancora autorizzato la ratifica;

          b) l'elenco dei trattati sottoscritti non rientranti tra i casi di cui all'articolo 80 della Costituzione;

          c) l'elenco dei trattati sottoscritti e non ancora ratificati, per i quali le Camere abbiano già autorizzato la ratifica, con l'indicazione dei motivi del mancato deposito o scambio dello strumento di ratifica.

      2. Nella relazione annuale di cui al comma 1 il Ministro degli affari esteri riferisce altresì:

          a) sullo stato delle negoziazioni in corso, volte alla stipulazione di nuovi trattati internazionali, anche alla luce degli

 

Pag. 5

orientamenti generali che il Governo intende assumere per l'anno successivo;

          b) sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia, elencando i trattati già sottoscritti e ratificati e dando conto in particolare degli effetti da essi prodotti.

      3. La relazione annuale sullo stato dei trattati è sottoposta all'esame delle Camere che formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
      4. La relazione annuale è trasmessa altresì alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine dell'espressione del parere, nei casi in cui i relativi obblighi internazionali ricadano nelle materie di competenza concorrente previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in sede di prima attuazione della presente legge, entro il 31 marzo del primo anno successivo alla data della sua entrata in vigore, il Governo presenta una relazione complessiva sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti alla medesima data, dando conto in particolare dei trattati in fase di negoziazione, di quelli già firmati per i quali intende richiedere l'autorizzazione alla ratifica, di quelli per i quali le Camere hanno già autorizzato la ratifica ma che non sono stati ancora ratificati, nonché di quelli ratificati.